Mi sto studiando in dettaglio la legge denominata “La Buona Scuola”.
Sulla carta, qualche punto potrebbe anche costituire un autentico miglioramento; voglio essere ottimista e guardare le cose con un certo distacco. Tuttavia, mi colpisce molto il fatto che ad ogni piè sospinto compaia qualche dicitura tipo: “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. (*)
In una quarantina di pagine ho contato poco meno di 30 occorrenze di questa formuletta micragnosa. Una controprova del fatto che si vuole fare una specie di riforma senza battere cassa e senza attuare un serio investimento capace di fornire una nuova scala all’ordine delle priorità del nostro Paese.
Peraltro, l’insistita ripetizione di quella specie di mantra finanziario [“senza nuovi o maggiori” (o “ulteriori”) “oneri per la finanza pubblica”], mi ha richiamato alla memoria quell’imprescindibile articolo 33 della costituzione che al terzo comma dà a chiunque la possibilità di istituire scuole di ogni tipo o natura per impartire qualsiasi tipo di istruzione, purché ciò avvenga “senza oneri per lo Stato”.
Ma, un momento, qui la sedicente Buona Scuola, quando punta al risparmio, si riferisce all’istruzione pubblica, non a quel settore dell’istruzione privata che già per principio non dovrebbe comportare oneri per il bilancio dello Stato. O almeno io avevo sempre capito così. Nella mia ristretta e antiquata concezione civica, credevo che fosse la scuola pubblica a dover garantire il libero accesso all’istruzione, senza alcuna discriminazione (art. 34, comma 1 della Costituzione), assicurando la gratuità dell’istruzione dell’obbligo (art. 34, comma 2) e il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli (art. 34, comma 3). Ma è evidente che qualcosa è cambiato nel Paese e nell’interpretazione della legge fondamentale dello Stato italiano (è risaputo che dappertutto, ma ancor più dalle nostre parti, ogni cosa è soggetta a interpretazione, a uso e consumo del vincitore di turno).
E così, ecco che al comma 151 della Legge della Buona Scuola si stabilisce la detraibilità di 400 euro per le spese sostenute per la frequenza dei nostri figli in scuole paritarie. La cosa, per me, risulta pure conveniente (ho una figlia in un asilo privato, per personali motivi di orario), ma, ribadisco, io ero rimasto alla banale interpretazione secondo la quale “senza oneri per lo Stato” significasse senza oneri per lo Stato.
E va be’, mi adatterò anche a questo cambiamento, come mi adatterò ad assumere maggiori carichi di lavoro senza che questo comporti ulteriori oneri per le disastrate finanze pubbliche del Paese. Siamo in crisi e abbiamo già un mare di spese da investire nella difesa delle nostre sacre frontiere e nel mantenimento della burocrazia e della classe governativa di questo povera Repubblica Italiana. Suvvia, un po’ di amor patrio! Battiamo le mani e smettiamola di protestare!
(*)
Art.1 – comma 8
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art.1 – comma 10
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Art.1 – comma 22
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art.1 – comma 23
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica
Art.1 – comma 24
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Art.1 – comma 32
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art.1 – comma 36
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art.1 – comma 43
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art.1 – comma 44
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art.1 – comma 47
senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci
Art.1 – comma 48
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art.1 – comma 59
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art.1 – comma 65
senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata
senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata
senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata
[Sic! La formuletta si ripete 3 volte nello stesso comma]
Art.1 – comma 67
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art.1 – comma 70
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art.1 – comma 74
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Art.1 – comma 83
Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Art.1 – comma 91
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Art.1 – comma 129
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art.1 – comma 141
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Art.1 – comma 149
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato
Art.1 – comma 152
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Art.1 – comma 159
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art.1 – comma 180
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato
Art.1 – comma 185
Dall’attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Art.1 – comma 206
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato